Si chiama voucher salva-vacanza ed è il nuovo provvedimento adottato dal Governo italiano per aiutare le imprese ricettive a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’epidemia Covid-19, in vista della stagione estiva.
Voucher salva vacanza: in cosa consiste
E’ l’articolo 88 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che ha integrato l’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. a introdurre il voucher, un titolo di credito che viene rilasciato a coloro che, dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno, versando il relativo prezzo o una caparra, sono costretti a rinunciare per una delle ragioni oggettive indicate dalla legge, quali ad esempio i divieti imposti dalle autorità o l’annullamento di eventi ai quali avrebbero dovuto partecipare.
Il buono è applicabile a tutti i contratti di soggiorno per i quali sia stato effettuato un pagamento e a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente e dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.
Come richiedere il buono
Il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta non oltre trenta giorni dopo la cessazione dell’impedimento, ovvero trenta giorni dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento. La struttura ricettiva, entro quindici giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Qualora la struttura abbia temporaneamente sospeso l’attività o la fornitura di alcuni servizi, potrà offrire, in alternativa al voucher, un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore ovvero inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo.
I commenti delle associazioni
Positiva la reazione di Assoviaggi, l’Associazione Italiana Agenzie Viaggi e Turismo, secondo cui le modifiche richieste sul tema del voucher turistico sono state recepite nel nuovo articolo 88-bis, in sede di conversione in legge del d.l. n.18/2020 Cura Italia. “Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie al fattivo dialogo instaurato tra Associazioni e MIBACT, che ha condotto al recepimento di alcuni passaggi fondamentali per il comparto del turismo organizzato” si legge in una nota. “In virtù della piena collaborazione avviata con il Ministero, si potrà ora procedere ad una interpretazione chiara ed inequivocabile riguardo la gestione dei rimborsi effettuati tramite voucher”.
Punta il dito invece il Codacons. “Sulla questione dei voucher nel settore turistico Governo e Parlamento cedono alla lobby di agenzie di viaggio e tour operator, mettendo a segno un “furto con destrezza” a danno di centinaia di migliaia di cittadini italiani” afferma l’associazione dei consumatori commentando la parte del decreto Cura Italia convertito in legge che, all’art. 88 bis, cancella il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione di quanto pagato per viaggi e vacanze annullati a causa del coronavirus, prevedendo a discrezione degli operatori turistici il rilascio di un voucher per viaggi alternativi. “Con tale articolo i diritti degli utenti vengono cancellati con un colpo di spugna, e chi non potrà più partire perderà tutti i soldi già pagati per viaggi annullati durante l’emergenza coronavirus – afferma il presidente Carlo Rienzi – Una misura indegna di un paese civile, che il Codacons porterà all’attenzione delle istituzioni europee perché sanzionino la condotta di Governo e Parlamento che, con tale articolo, derogano in mondo ingiusto al Codice del Turismo, piegandosi al volere dei poteri forti”.
Alessandra Caparello