Voti al Ministero della Giustizia per l’apertura di una sezione distaccata del Tribunale di Foggia presso il Palazzo di Giustizia del Comune di Rodi Garganico
Su relazione del Sindaco-Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– con i Decreti Legislativi del 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, veniva disposta la soppressione della Sezione Distaccata di Rodi Garganico del Tribunale di Lucera nonché dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico;
– i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico e Vico del Gargano, pertanto, chiedevano di poter mantenere l’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, che testualmente recita: “gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace, con competenza sui rispettivi territori… facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio Giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
– tanto, peraltro, avveniva solo a seguito della sentenza n. 186/2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Rodi Garganico per l’annullamento del D.M. 10.11.2014 del Ministro della Giustizia, nella parte in cui includeva l’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico tra le sedi soppresse, e la sentenza n. 4308/2015, con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sezione Quarta, rigettava l’appello proposto dal Ministero della Giustizia, avverso la citata sentenza 186/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia;
– le spese necessarie al funzionamento del suddetto Ufficio giudiziario, dal momento della sua riapertura, sono rimaste integralmente a carico dei Comuni di cui sopra;
Preso atto che:
– la Regione Puglia con DGR n. 1962/2020 ha approvato l’avviso pubblico per la selezione dei 55 Comuni e delle Unioni di comuni potenzialmente interessati ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia, finanziati sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e l’avviso è stato pubblicato integralmente sul BURP n.167 del 15/12/2020;
– con nota prot. n. 2514 del 11.03.2021, il Comune di Rodi Garganico ha manifestato l’interesse della costituenda Associazione dei Comuni di Rodi Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano ad aderire al progetto regionale “Ufficio di Prossimità – Progetto della Regione Puglia”;
– con Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2021, n. 714 è stata approvata la graduatoria relativa all’avviso pubblico per la selezione dei Comuni e delle Unioni di comuni potenzialmente interessati ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia;
– la Regione Puglia, con nota del 09.06.2021, acquisita al protocollo n. 6442 del 21.06.2021, ha comunicato l’avvenuta approvazione della graduatoria con l’individuazione dei Comuni/Unioni ed Associazioni di Comuni interessati ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia;
– tra le Associazioni di Comuni interessate all’attivazione dell’Ufficio di Prossimità nel proprio territorio, risulta individuata anche la costituenda Associazione di Comuni di Rodi Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano, giusta manifestazione di interesse presentata dal Sindaco del Comune di Rodi Garganico, su delega degli enti predetti, con nota prot. n. 2514 del 11.03.2021;
– il protocollo da stipulare tra la Regione Puglia, il Tribunale di Foggia e la costituenda Associazione di Comuni di Rodi Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano, all’art. 3, prevede che l’Unione di Comuni si impegni a dare attuazione alla parte di Progetto di propria competenza, ed in particolare a:
• individuare e rendere disponibili adeguati locali in cui ubicare gli Uffici di Prossimità;
• individuare e rendere disponibile il personale preposto all’Ufficio di Prossimità, composto almeno da due unità di personale, di livello contrattuale pari a C o D, con ruoli tra loro fungibili o in alternativa complementari. Tale personale è da individuare nell’ambito della dotazione organica comunale o di altre Amministrazioni con i quali i Comuni abbiano sottoscritto accordi formali e funzionali alla realizzazione del Progetto, assumendosi l’onere dei relativi costi del personale che non potranno essere imputati in alcun modo, anche parzialmente, sul PON;
• garantire, ameno per il periodo di validità del progetto, la realizzazione delle attività dell’Ufficio di Prossimità indicate nelle linee guida fornite dalla Regione;
– individuare un Responsabile del Servizio, che pianifica le attività di lavoro, coordina la squadra, monitora l’andamento dell’Ufficio stesso, sia osservando le attività sul campo, sia raccogliendo i dati del monitoraggio del servizio. Il Responsabile del Servizio è il punto di riferimento comunale per tutti i soggetti, comprese le altre pubbliche Amministrazioni, interessate al Progetto, porta a conoscenza le attività svolte e le peculiarità eventualmente emerse sul campo e segnala criticità e problematiche da condividere;
Considerato che:
– i detti Comuni, nonostante il costante impegno profuso (economico e di personale), stanno incontrando sempre più difficoltà a reperire i fondi necessari per il mantenimento degli Uffici giudiziari de quibus, così come peraltro già rappresentato al Ministro della Giustizia in occasione dell’incontro tenutosi il 29.07.2021 su iniziativa del Presidente della Regione Puglia;
– i detti Uffici Giudiziari risultano di fondamentale importanza per il Gargano Nord, in quanto costituiscono l’unico ed ultimo presidio di Giustizia per un territorio distante oltre 120 chilometri dal Tribunale territorialmente competente, che può essere raggiunto peraltro solo con grandi difficoltà derivanti sia dalla particolare orografia del territorio garganico, che incide negativamente tanto sul tessuto urbano di riferimento e quindi sulle principali vie di comunicazione, quanto sui collegamenti pubblici inesistenti o inadeguati per raggiungere in tempo utile la sede giudiziaria;
– la mancata entrata in vigore della riforma dell’aumento delle competenze del Giudice di Pace e la limitata competenza ai soli affari di volontaria giurisdizione dell’istituendo Ufficio di Prossimità della Giustizia, comportano un’indubbia lesione del principio di prossimità della Giustizia, di diretta previsione normativa europea (art. 10, par. 3, Trattato sull’Unione Europea), il quale prevede che l’Amministrazione Pubblica sia la più vicina possibile al cittadino e trova applicazione, rispetto all’Amministrazione della Giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla Giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni;
Rilevato che, come più volte denunciato dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Foggia, dott. Ludovico Vaccaro, e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avv. Gianluca Ursitti, le carenze strutturali e logistiche del Tribunale di Foggia, ove pendono oltre 12 mila processi in fase dibattimentale, lo rendono inadeguato a garantire una celere risposta di Giustizia ai cittadini che ne fanno richiesta in un territorio di oltre 72 mila chilometri quadrati, con gravi fenomeni di criminalità organizzata;
Ritenuto infine che, per le ragioni sinteticamente su riportate, il Gargano Nord costituisce a livello nazionale sicuramente il territorio più penalizzato dalla riforma della geografia giudiziaria adottata con i Decreti Legislativi del 7 settembre 2012, nn. 155 e 156;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 42 del vigente Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Vista la delibera di C. C. n. 4 del 11/02/2013 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento del sistema dei controlli ex art.174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000”;
con voti unanimi espressi dagli aventi diritto
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
Di fare voti al Ministro della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, affinché nella prima seduta utile del Consiglio dei Ministri sia adottato ogni utile provvedimento che consenta la più rapida apertura di una sezione distaccata del Tribunale di Foggia presso il Palazzo di Giustizia del Comune di Rodi Garganico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi dagli aventi diritto
DICHIARA
il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ne dispone la pubblicazione all’albo pretorio on line.