UNA RIFORMA NECESSARIA O DI FACCIATA?
Il dibattito rappresenterà un momento di riflessione ed approfondimento circa la formale introduzione nel nostro ordinamento giuridico, con legge costituzionale n.1 dell’11 febbraio anno corrente, del tema ambientale.
In particolare, il focus verterà sulle modifiche apportate agli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale, disciplinanti la finalità di promozione della ricerca scientifica e di tutela, da parte dello Stato, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico (ora anche dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre che delle specie animali) il primo, e la libertà di iniziativa economica privata, purché non contrastante con l’utilità sociale o tale da recare danno alla sicurezza, alla dignità umana (ora pure alla salute ed all’ambiente), il secondo.
La detta “riforma”, seppur mossa da propositi apprezzabili, così come trasfusa nel Testo, pare lasciare aperte pericolose maglie interpretative, tacendo i seguenti punti:
1) quale significato attribuire al termine “future generazioni, citato al terzo co. dell’art.9”?
2) quale il perimetro in cui circoscrivere il bene ambiente?
3) quali i soggetti legittimati ad agire per la difesa di tali interessi protetti eventualmente lesi?
Confidiamo in una nutrita partecipazione.