Avrà pagato il Foggia Incedit (visto che aveva vinto per 1-0), ma il ricorso del Cagnano ha insegnato molte cose a NOI e a chi DIRIGE squadre di calcio dilettantistiche. Ecco cosa scrive il giudice sul ricorso del Cagnano.– che con preannuncio seguito da ricorso, entrambi tempestivamente inviati alla resistente, la società AUDACE CAGNANO adiva questo GST avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando alla società FOGGIA INCEDIT l’indicazione nella propria distinta di gara di un numero di calciatori di riserva superiore a quelli previsti dal vigente regolamento;– che la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore; che la resistente non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni;– che il punto 23 del C.U. n. 1, pubblicato dal C.R.P. in data 1.7.2019, così dispone: “Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega NazionaleDilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 indicare nell’elenco deicalciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventualisostituti/e.”;– che nella fattispecie la distinta di gara presentata dalla società FOGGIA INCEDIT riporta 10 calciatori di riserva;– che per altro verso il predetto Comunicato Ufficiale non prevede la sanzione conseguente all’indicazione di un numero di calciatori di riserva superiore a quello stabilito dal regolamento; – che non può essere applicata la sanzione della perdita della gara, posto che le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 10 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata e non è suscettibile di applicazione analogica; – che, tuttavia, questo Giudice non può né deve essere assecondare la logica della impunità per una lacuna normativa, dovendo salvaguardare i principi della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibileall’attività sportiva;– che, sulla scorta dell’insegnamento del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. di Garanzia, I sez., decisione n.ro 18 del 28.3.2018), da cui non vi è ragione di discostarsi, può trovare applicazione nella fattispecie il comma 5,lett. c), dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli Organi dellagiustizia sportiva stabiliscono se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) ..(omissis); b) .(omissis); c)ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.”– che nella fattispecie non si sono verificati fatti di natura tecnica, posto che non è in contestazione il possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero. Tanto premesso, visto ed applicato l’art. 10 comma 5 lettera c) del codice di giustizia sportivaDELIBERA– di rigettare il ricorso proposto dalla società AUDACE CAGNANO ma di non addebitare la relativa tassa, stante la violazione perpetrata dalla società FOGGIA INCEDIT; – per l’effetto di ordinare la ripetizione della gara.Manda al C.R.P. per quanto di propria competenza.GARE DEL 6/ 2/202