Lo scorso 20 maggio una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha modificato i procedimenti a danno di chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di droga oppure in stato di ebbrezza e questa situazione causi un omicidio stradale.Si tratta di sanzioni che riguardano la revoca oppure il ritiro della patente. Finora la regolamentazione in questi casi si basa sull’articolo 219 del Codice della Strada emesso nel 2010 e precisamente sul comma 3.
La revoca della patente quando si commette omicidio stradale o guida pericolosa, avveniva dalla data in cui era accaduto il sinistro, mentre dopo la sentenza viene spostata alla data in cui il conducente viene giudicato colpevole dal tribunale penale. Nella sua sentenza, che richiama il testo dell’articolo in riferimento, la Corte di Cassazione ha anche precisato che la revoca produce una sanzione amministrativa, che si somma a quella che viene emessa da parte del giudice penale e che questa sanzione pecuniaria si applica, da parte dell’autorità amministrativa, entro i primi 15 giorni seguenti alla sentenza irrevocabile di condanna. Da questa sentenza sono state dunque introdotte delle differenze con la legge precedente, sia per quanto riguarda la revoca che la sospensione cautelare della patente. Quest’ultima infatti veniva disposta da parte della Prefettura al momento dell’accertamento dell’infrazione e veniva integrata nel calcolo dei 3 anni necessari per richiedere l’emissione della patente di guida. Ora il periodo di sospensione non ha più valore come parte dei 3 anni, ma vi si aggiunge, in quanto la partenza dei 3 anni è dalla data della condanna definitiva. La sospensione cautelare, andando quindi avanti nel tempo insieme al procedimento penale contro il conducente, può avere un prolungamento anche per lungo tempo. La sentenza emessa dalla Cassazione il 20 maggio scorso chiude una vicenda che era nata da un incidente avvenuto nel mese di dicembre del 2013, che coinvolse un cittadino in stato di ebbrezza. In quel momento venne attivata, da parte del Commissariato di Governo della Provincia autonoma di Trento la sospensione della patente, per 18 mesi a far data dal giorno del ritiro, quello in cui era accaduto l’incidente.
Nel mese di maggio successivo il Gip emise una sentenza di condanna, con revoca della licenza di guida ed una sanzione amministrativa di 21.200 euro. La revoca della patente viene poi confermata da parte del Commissariato di Governo nel successivo settembre 2014, stabilendo la decorrenza a partire dalla data di notifica. Contro questa decisione il conducente condannato presentò una richiesta presso il Giudice di Pace competente per zona, contestando sia la revoca della patente che la sua data di decorrenza, ponendo l’accento sulla illegittimità e l’ingiustizia di questi tempi prolungati. La sentenza del Giudice di Pace disponeva che la revoca della patente avesse una durata di 3 anni con inizio dalla data di giudizio definitivo di condanna, mentre nel successivo giudizio di appello il Tribunale di Rovereto spostava indietro la data di decorrenza, portandola alla data del ritiro. La sentenza definitiva della Corte di Cassazione ha definito valida la decisione del Commissariato, e giudicato legittimo il comma 3 ter che è stato preso come base per la sentenza. In conclusione, con questo provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione si fa chiarezza su quale momento scattano i 3 anni della revoca della licenza di guida, inasprendo la sanzione. Una variazione che dovrebbe, visto il prolungamento dei tempi di sospensione, contribuire a ridurre l’uso di alcool e droghe prima di mettersi al volante, e quindi gli incidenti stradali, anche mortali.
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