Nella provincia di Foggia, zona arancione per Sannicandro Garganico, Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis,, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia
Gli altri rimangono in fascia gialla.
ecco uno stralcio dell’ordinanza
Fermo restando il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure
di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di
prevenzione, nonchè l’obbligo dell’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, con decorrenza dall’8 dicembre sino a
tutto il 14 dicembre, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola
per la provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle,
Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro
Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte
Sant’Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e
Gravina in Puglia della provincia di Bari, si applicano le seguenti misure di
contenimento del rischio di diffusione del virus:
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati,
in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; - Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il
contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli
interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro; - L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure
previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui
all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente
ordinanza; - Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di
loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano
giustificate da una particolare situazione locale; - Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020
convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi